
CORONAVIRUS: LE SCADENZE PROROGATE A CAUSA DELL’EMERGENZA
Le restrizioni che si sono rese necessarie per far fronte all’emergenza creata dal virus Covid19 hanno formato nel contempo l’esigenza di plasmare proroghe ad hoc per le scadenze che ci troviamo ad affrontare nella nostra vita di tutti i giorni. Il Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, concretizzato nella legge del 24 aprile 2020, n. 27, ha autorizzato il prolungamento della validità di numerose fondamentali certificazioni e documentazioni della nostra quotidianità.
Dai documenti d’identità alle polizze assicurative, dal bollo auto alla patente di guida, in questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie a scoprire e comprendere al meglio alcune di queste proroghe.
- ASSICURAZIONE AUTO .. ma non solo!
Cominciando dal nostro ambito, è stato previsto per le polizze auto in scadenza fino al 31 luglio un prolungamento dei classici 15 giorni di tolleranza successivi alla scadenza che, per questa particolare situazione, arrivano a 30.
Questo significa, ad esempio, che per una polizza con scadenza 20 aprile 2020 la copertura rimarrà comunque valida ed operante fino al 20 maggio 2020, giorno entro il quale dovrà essere effettuato il pagamento del premio.
Tale disposizione trova la sua applicazione anche nel caso in cui alla polizza assicurativa sia stata data un’impronta di pagamento semestrale o periodico. La rata in questione, anche se relativa alla scadenza di un semestre, potrà essere quindi saldata entro 30 giorni.
Non solo, alcune compagnie assicurative (tra le quali le nostre mandanti) hanno istituito un prolungamento anche per i contratti assicurativi relativi ai rami danni. In questo caso, tuttavia, è importante accertarsene con il proprio consulente, in modo da comprendere appieno la proroga dedicata alla situazione individuale di ciascuno.
- CARTA D’IDENTITA’
Per tutti i documenti d’Identità con scadenza tra il 17 Marzo 2020 e il 31 Agosto 2020 verrà prolungata la validità fino al 31 Agosto 2020. Questa disposizione è valida fintantoché il soggetto resta all’interno del territorio italiano: ai fini dell’espatrio, infatti, la data di scadenza apposta nel documento resta vincolante. E’ importante ricordare, tuttavia, che la possibilità di recarsi al di fuori dei confini del Paese in questa particolare fase d’emergenza, è stata inibita per tutti i cittadini ai fini di contenere l’emergenza stessa.
- PATENTI DI GUIDA e permessi provvisori
Similmente alla proroga destinata ai documenti d’Identità, anche per le patenti di guida e per i certificati di idoneità alla guida (CIG) dei ciclomotori, la validità viene prorogata al 31 Agosto 2020 per tutti quelli con scadenza comprese tra il 31 Gennaio 2020 e il 31 Agosto 2020. Il provvedimento si applica anche alle patenti rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea, il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia, e alle patenti per la conduzione di natanti, ovvero le patenti nautiche.
Il decreto include nelle proroghe anche il permesso provvisorio di guida (o foglio rosa) la cui validità è stata posticipata sino al 30 giugno 2020 per tutti quelli in scadenza compresa tra l’1 febbraio e il 30 aprile 2020. Inoltre, per tutti coloro in procinto di conseguire la patente di guida, gli esami teorici potranno svolgersi entro il 30 giugno 2020, quindi anche oltre il termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza presentare un’ulteriore richiesta.
- REVISIONE VEICOLO
Per i veicoli con la revisione scaduta, o in scadenza, tra il 17 Marzo 2020 e il 31 Luglio 2020 è consentita la circolazione regolare anche senza rinnovo fino al 31 Ottobre 2020. Il provvedimento è da considerarsi valido anche per i veicoli che devono essere sottoposti a visita e prova in seguito alla modifica di caratteristiche tecniche e per quelli a cui è stato prescritto il ripetersi della revisione, purché le irregolarità riscontrate al primo controllo siano state eliminate. La scadenza al 31 Ottobre 2020 è stata fissata, inoltre, per i veicoli che dovranno essere sottoposti al collaudo presso la Motorizzazione Civile entro il 31 luglio 2020.
- BOLLO AUTO
La riscossione dei tributi relativi ai veicoli, e le relative proroghe di tali pagamenti, sono di responsabilità di ciascuna regione, la quale può decidere in autonomia sull’argomento.
Dal sito della Regione Veneto, con comunicazione del 29 Aprile 2020, si prevede che:
“Dal 30 aprile 2020 con la pubblicazione sul BUR regionale entra in vigore la LR 12 del 28.04.2020, per agevolare i cittadini in un contesto di crisi economica originata dalle disposizioni dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La legge prevede che, a tutti coloro che risultavano tenuti al pagamento del bollo auto nel lasso temporale dal’ 8 Marzo 2020 al 31 Maggio 2020, è permesso pagare il tributo senza maggiorazione di sanzioni ed interessi fino e non oltre il 30 Giugno 2020.”
Ad aver sicuramente aderito alla stessa linea del prolungamento concesso dal Veneto sono Piemonte, Lombardia, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Campania, mentre Liguria e Abruzzo hanno esteso tale proroga fino al 31 luglio 2020.
Vi invitiamo, tuttavia, ad effettuare una verifica nel sito della vostra regione per maggiori chiarimenti, e vi ricordiamo che è possibile pagare il bollo in via telematica sul sito dell’ACI o, in alcuni casi, sul sito della regione. Per i residenti in Veneto, è possibile recarsi sul sito della regione alla voce “finanze” dove troverete “servizi in rete>bollo auto”.
- MULTE, VERBALI E RICORSI
E’ stata prevista una proroga per il pagamento scontato al 30% delle multe a seguito di infrazione del Codice della strada contratte tra il 17 Marzo 2020 e il 31 Maggio 2020, che si estende a 30 giorni dove prima i giorni di tolleranza erano 5. Questo provvedimento sembra poter essere applicato anche con retroattività per le multe prese tra il 16 e il 23 febbraio che, a causa dell’interruzione dei pagamenti entrata in vigore il 23 febbraio, hanno una tolleranza che sarà compresa tra i 23 e i 30 giorni (a seconda della data di notifica della sanzione stessa) a partire dal 16 maggio, quando la sospensione dei pagamenti verrà cessata. Infine, a seguito di qualche confusione creata nell’unificarsi delle diverse norme e disposizioni, per le sanzioni notificate tra il 24 febbraio 2020 e il 17 Marzo 2020 rimaste scoperte a causa di un vuoto legislativo, il conto dei 30 giorni per il 30% di sconto viene sospeso a partire dal 10 marzo, lasciando quindi un periodo di tempo utile per il pagamento della multa con il 30% sconto tra i 15 e i 30 giorni (di nuovo a partire dal 16 maggio), sempre a seconda della data di notifica.
E’ importante sapere, inoltre, che la notifica dei verbali a seguito di infrazioni accertate del codice della strada è stata sospesa dal 23 Febbraio al 15 Maggio 2020, i verbali inerenti le infrazioni accertate durante questo periodo verranno quindi notificate a partire dal 16 maggio 2020.
La stessa sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio si applica anche alle multe per violazione del lockdown (533,33 euro in auto, 400 euro a piedi), per le quali è comunque possibile beneficiare dello sconto del 30%.
- ATTESTATO PER LA GUIDA DI AUTOTRENI E CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (Cqc)
Per certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra il tra il 31 gennaio e il 15 aprile la validità è stata prorogata al 15 giugno 2020.
Sono compresi in questa categoria:
- le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali;
- le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
- le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
- l'attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del Cds; l'attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del Cds.
Non solo, è stata approvato un prolungamento anche per le carte di qualificazione del conducente (Cqc) attestanti l’abilitazione al trasporto professionale di cose e persone, e per i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (Cpp), aventi una scadenza compresa tra il 23 Febbraio 2020 e il 29 Giugno 2020. Questa particolare documentazione conserverà la sua validità fino al 30 Giugno 2020, indipendentemente dalla data riportata sul documento stesso, purché compresa nel periodo di tempo prescritto.
Ed eccoci arrivati alla fine del nostro piccolo riassunto sulle proroghe emanate a seguito del lockdown e dell’emergenza Coronavirus. Ci teniamo a ricordarvi che questi punti racchiudono solo una parte dei provvedimenti e, di conseguenza, vi invitiamo a verificare la presenza o meno di altre misure in linea con le vostre esigenze. Anche solo per quel che concerne il nostro campo le direttive sono varie e diverse, ed è importante informarsi su ciò che ci riguarda direttamente per poterlo affrontare al meglio. Speriamo, tuttavia, di aver portato un po’ di chiarezza e restiamo, come sempre, al vostro fianco anche in questa battaglia.