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Fidejussioni e garanzie

Fidejussioni e garanzie

La polizza fideiussoria, assolve la stessa funzione giuridico-economica di una cauzione in denaro, in titoli di stato, o di una fidejussione bancaria che un determinato soggetto (il contraente o obbligato), è tenuto a costituire a favore dello stato o di un privato (assicurato o beneficiario), al fine di garantire l'adempimento di una obbligazione derivante da:

Garanzie di contatto

  1. Appalti (Opere, Servizi e Forniture) come le garanzie provvisorie, le definitive, le anticipazioni e lo svincolo delle ritenute
  2. Assimilate a quelle per gli appalti come le Concessioni edilizie, le Permute Immobiliari e le anticipazioni sui contributi statali o regionali

Garanzie per obblighi di legge

  1. Diritti doganali
  2. Pagamenti e rimborsi di imposte come Iva sia annuale che infrannuale e rimborsi in conto fiscale

Nelle fidejussioni i soggetti coinvolti nel contratto sono:

  • Il Contraente o Soggetto Obbligato che è colui che richiede all'assicuratore il rilascio della copertura che in questo caso si chiama garanzia. Il contraente è l'oggetto principale dell'indagine dell'assicuratore e per tale compito analizza la sua situazione patrimoniale.
  • L'assicurato o beneficiario è colui al quale va il beneficio della copertura assicurativa o garanzia.
    L'Assicurato è garantito per i danni conseguenti all'inadempienza dell'obbligazione contrattuale assunta dal contraente egli è pertanto beneficiario della garanzia che il contraente ha costituito mediante la polizza fideiussoria assicurativa.

Per poter costituire la polizza fideiussoria è indispensabile che vi sia un rapporto contrattuale sottostante tra Assicurato e Contraente.

  • Il Fidejussore o Assicuratore è colui che assume la responsabilità di garantire il buon fine dell'obbligazione e si impegna a garantire la capacità di adempimento di una terza persona che nel nostro caso è il Contraente o Obbligato sul quale ha poi la possibilità di esercitare la rivalsa.

La differenza tra ramo cauzioni e ramo credito (di rado assunto dalle compagnie tranne quelle specialistiche), sta nel fatto che nel primo caso l'Assicuratore garantisce un indennizzo al Beneficiario del rapporto contrattuale nel caso in cui l'Obbligato non adempia alle obbligazioni previste da un contratto mentre nel secondo caso l'Assicuratore garantisce un indennizzo al creditore nel caso in cui l'Acquirente non faccia fronte ai propri impegni di pagamento.

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